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| Università degli Studi di Lecce |
(dalla premessa de "Il rispetto della vita: Aborto, Tutela del minore ed Eutanasia")
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Il rispetto del diritto alla vita ha bisogno di alcuni punti fermi da cui avviare
il discorso. L'impegno a legiferare nel rispetto del diritto alla vita, cioè,
prima di essere considerato sul piano della politica del legislatore, deve essere
considerato su quello della cultura scientifica, che, a sua volta, non può
non riflettere il piano naturale. Va ricordato, però, che il piano della
cultura scientifica riflette solo in parte quello della natura, nel senso che
delle leggi di questa si conosce solo una parte; ciò nonostante gli operatori
sanitari intervengono sui processi delle leggi ontogenetiche come se le conoscessero
nella loro completezza, e come se avessero la certezza della migliore ipotesi
scientifica di intervento sulle stesse. Da qui la perplessità di riconoscere
allo scienziato la pretesa del "dominio" sulla vita, come, ad esempio, si legge
nel titolo di un libro di Dworkin (Il dominio della vita. Aborto, eutanasia
e libertà personale; il titolo originale è: Life 's Dominion.
An argument about abortion and euthanasia, London 1993).
Il discorso sul rispetto del diritto alla vita, per essere avviato con correttezza,
non solo presuppone la conoscenza di alcuni punti fermi, cioè quelli
della successione logica degli accennati piani, ma presuppone anche la conoscenza
delle leggi strutturali e di sviluppo della persona, considerata tanto nel suo
aspetto spirituale che in quello materiale. Inteso così il rapporto fra
la conoscenza di "qualcosa" e la possibilità d'intervenire sulla stessa,
è chiaro che la relativa problematica si proietta sul rapporto vita-scienza.
Nel contesto di questo rapporto, considerato nella nostra epoca, la finalità
e l'unità della scienza si sono frammentate nelle specializzazioni del
sapere, che di volta in volta si sono proposte come momenti di assolutizzazione,
per cui esse, invece di portare un sostanziale beneficio alla vita umana, a
volte, hanno finito col recarle danni. Inoltre, la scienza e più ancora
la tecnologia non sono sempre finalizzate al rispetto della vita, considerata
quest'ultima nello sviluppo delle sue leggi naturali, ma spesso sono orientate
verso il profitto dei loro operatori. Di conseguenza, il rapporto vita-scienza
si è allontanato dal suo status armonioso, che sollecita nella
storia il progredire effettivo del rispetto dei diritti umani. Non si accetta
più, infatti, il principio baconiano secondo cui "non si trionfa sulla
natura se non obbedendole"; non si condivide più il principio secondo
cui per obbedire alla natura è necessario conoscere le sue leggi, ma
si opera nella loro non completa conoscenza pur di poter avere una condotta
finalizzata al proprio interesse. In sostanza, l'interesse degli operatori sanitari,
a volte, risulta in contrasto con le leggi della natura, per cui può
essere in contrasto anche con la salute delle persone; alcune volte, poi, la
condotta degli operatori sanitari può portare un beneficio temporaneo
o apparente al singolo, ma un danno all'ordine del tutto. Trovano, così,
piena giustificazione le formazioni di Comitati etici ai quali si dovrebbe ricorrere,
per il relativo parere, non solo al momento di scegliere le modalità
di applicazione di una singola scoperta scientifica ai casi concreti, ma anche
al momento di decidere la opportunità di applicare una certa scoperta.
Spesso, però, i Comitati etici sono disattesi proprio in questa seconda
funzione. In breve, a far perdere fiducia nel rapporto vita-scienza, inteso
come rapporto vita, scienza e tecnologia, è proprio il mancato rispetto
del momento etico da parte di alcune frange di operatori sanitari, i quali,
al momento di applicare le scoperte scientifiche, dimenticano che non si deve
fare tutto ciò che è tecnicamente possibile. Ciò perché,
come accennato, il mondo scientifico conosce solo in parte le leggi della natura,
e, per stare al nostro ambito di ricerca, non sa quali possano essere le conseguenze
future di una loro incauta applicazione al corpo umano. A non accettare la consequenzialità
logica fra il piano naturale, il piano scientifico, quello etico e quello tecnologico,
sono coloro che osservano l'imperativo tecnico senza averlo prima valutato sul
piano etico. Le conseguenze dannose sulla persona umana, non solo come assistita,
ma anche come persona sociale, in tal caso, sono inevitabili, e vanno cercate
nel fatto, che, a volte, scopo di un'azione è l'interesse economico di
chi opera, indipendentemente dal male o dal bene effettivo che l'atto medico
può portare ad una persona al momento ed in un futuro. La prova della
giustezza di questa affermazione si ha nel momento in cui si considera "that
in the long term hormone therapy can make for an increased risk of ovarian cancer.
However, women who have not given birth and breast-fed (including infertile
subjects) are at increased risk of subsequently contracting cancer of the ovaries"
(Assisted Reproduction - A Report of The Danish Council of Ethics, Copenhagen
1995).La maternità ad ogni costo, quindi, implica dei rischi che non
val la pena correre. Rischi che la paziente corre, a volte, a sua insaputa,
perché non sempre, nel corso di una terapia ormonale finalizzata a vincere
l'infertilità, il medico la informa, giustificandosi con l'incerta possibilità
scientifica di dimostrare tale rischio; alcuni operatori, poi, giungono a sostenere,
forse per tacitare la loro coscienza, che la terapia ormonale sarebbe solo causa
di "risveglio" e non di insorgenza di un cancro. Spontanea nasce la domanda
se, anche in tal caso, non si possa parlare di accanimento terapeutico, se tale
pratica non sia da condannare eticamente e giuridicamente al pari delle terapie
mediche straordinarie dirette a mantenere in vita ad ogni costo una persona,
dopo che si è accertato, con competenza e coscienza, la cessazione irreversibile
e completa delle funzioni cerebrali.
L'operatore sanitario, che informa la sua condotta all'imperativo tecnico senza
compararlo con quello morale, non può procurare solo un danno alla persona
sottoposta a cura, ma anche alle altre ed alla società nella quale esse
vivono. E' il caso, ad esempio, stante l'ordinamento giuridico italiano in vigore,
dell'inseminazione eterologa, che, oltre a nascondere insidie nel seme del donatore,
con consequenziali malattie non volute per il nascituro, può essere causa
di azione di disconoscimento di paternità, prevista appunto dalle leggi
dello Stato italiano; ciò comporta non solo un danno psicologico e sociale
per il concepito con seme non appartenente al padre legale, ma anche una quasi
certa "decomposizione" della famiglia interessata, per il clima di avversione
reciproca che si stabilisce fra i coniugi. E' vero che la tendenza del legislatore
italiano è quella di abolire tale possibilità con una sorta di
equiparazione fra l'autorizzazione all'inseminazione eterologa e l'adozione.
Tuttavia, non è certo che siano da preferire le alchimie legislative
quando si può seguire la via maestra indicata dalla consequenzialita
logica dei piani ai quali ho accennato prima. Consequenzialità logica
la quale vuole che, nel caso in cui non sia possibile avere un figlio con l'inseminazione
omologa, si passi all'adozione di uno dei tanti bambini abbandonati sulla strada
nei diversi continenti. A suggerire l'adozione e, quindi, la tutela dell'infanzia,
è la comparazione fra l'inseminazione eterologa e l'adozione; comparazione
che non dovrebbe essere fatta sul piano economico, in relazione al tempo ed
alle procedure necessarie, come si legge nel ricordato rapporto del Consiglio
etico danese del 1995, ma su quello della persona umana e dei suoi diritti fondamentali,
appunto perché l'inseminazione e l'adozione riguardano, in prima istanza,
l'esistenza e la salute di una persona, e, in seconda istanza, i costi necessari
per una maternità assistita oppure per un'adozione. In breve se il ricorso
al trattamento terapeutico per superare l'infertilità è sollecitato
"by the desire to "have someone to live for, a need to give and receive love
or "to see the line carried on", the desire to "be a family", to "be normal"
or the desire to have an emotional safety not for old age" (Assisted Reproduction
- A Report of the Danish Council of Ethics, cit.), la comparazione fra trattamento
terapeutico dell'infertilità e adozione non può essere poi portata
sul piano economico. Ciò non va fatto, perché, in tal caso, si
mescolano il piano dei sentimenti e quello del costo di realizzazione dei sentimenti.
La vita umana, sia essa quella di un embrione o di un malato terminale, oppure
quella di una persona nel pieno della sua maturità fisica e intellettuale,
non può mai essere valutata, al livello economico: la vita umana, considerata
in sé, non è un valore di natura economica, ma razionale, etica
e spirituale. Se così non si ragiona, se si qualifica la vita umana come
un "qualcosa" da valutare sul piano economico, riferendola al rapporto costi-benefici,
è inevitabile che si debba scivolare verso la concezione del dominio
e non del rispetto della vita, perché appunto, in tal caso, della stessa
si finisce con l'evidenziare una visione patrimoniale. Se, quindi, L'inseminazione
omologa è consigliabile sul piano dell'amore e della solidarietà,
sullo stesso piano l'adozione è preferibile alla inseminazione eterologa.
Se poi si obietta che a favore dell'inseminazione eterologa, equiparata legalmente
all'adozione, gioca la possibilità di avere per il nascituro una padre,
che contemporaneamente è madre genetica, portatrice della gravidanza
e madre sociale, oltre al padre adottante, osservo che questa situazione sul
piano psicologico si presenta ugualmente grave. Infatti, se in seguito all'adozione
non sorge il desiderio di disconoscimento della paternità, perché
larvatamente nel subconscio il marito non considera la moglie come violatrice
della fedeltà coniugale, nel caso dell'inseminazione eterologa, anche
se equiparata legalmente all'adozione, il desiderio di rifiuto del figlio può
sorgere per il motivo psicologico appena ricordato. Il piano scientifico, quindi,
deve essere accettato e portato su quello tecnologico solo se non si mettono
le basi per turbare il piano morale e quello sociale; chiaramente, a tal fine,
è necessario che il piano scientifico e quello tecnologico siano mediati
dal piano etico e portati poi su quello politico-giuridico.
Le considerazioni fin qui svolte, partendo dal piano naturale, cioè della
struttura ontologica dell'individuo, in sostanza, partono dai costitutivi di
tale struttura, i quali altro non sono che i diritti fondamentali della persona;
diritti, cioè, che si sviluppano e si affermano secondo le leggi naturali
dell'ordine vitale presente nel progetto-programma di ciascuno fin dal concepimento,
nel rispetto, cioè, dell'identità sostanziale di ciascuno. Sviluppo
e continuità sostanziale dell'identità della persona che, se sul
piano giuridico ci portano, verso la differenza fra titolarità ed esercizio
dei diritti, su quello esistenziale ci danno l'idea che, strutturata potenzialmente
complessa fin dal suo inizio, la persona si sviluppa nel tempo in base ai suoi
stessi potenziali. Ciò significa che, se si accetta l'esistenza dei diritti
umani fondamentali, cioè il diritto alla vita e il diritto alla libertà,
intesi come costitutivi della struttura ontologica della persona umana, e quella
dei diritti costitutivi della sua dimensione sociale, che le consentono di affermare
un'esistenza dignitosa, si ha non solo un'idea completa della persona umana
vista dall'angolazione dei suoi diritti, ma anche la consapevolezza dell'inviolabilità
degli stessi. L'inviolabilità dei diritti fondamentali, siano essi personali
che sociali, a ben riflettere, sussiste anche quando il fondamento della struttura
ontologica della persona non lo si indica nell'ordine insito nella sua essenza;
infatti, ovunque si indichi il fondamento di tale struttura, i suoi costitutivi,
cioè la vita congiuntamente alla libertà (non ci può esser
libertà se non c'è vita), sussistono comunque. Sussistono, ad
esempio, sia quando con Maritain, sulla scia di S. Tommaso, a fondamento dell'etica
si considerino le essenze insite nella persona umana, sia quando con Apel, sulla
scia di Kant, a fondamento dell'etica si considerino le condizioni delle argomentazioni
indicate come "incontestabili, per "chiunque" argomenti". Essi sussistono e
non possono essere rifiutati, pena la doverosità, per usare una similitudine
di Apel mutuata da Aristotele, di considerare colui al quale fosse negata la
libertà "come una pianta". Fuor di metafora, le essenze della persona,
per la filosofia di origine aristotelica, e la libertà (condizioni di
pensabilità), per la filosofia di origine kantiana, sono costitutivi
propri della persona umana che esistono originariamente in essa come suoi "arkai".
Solo l'agire con una condotta turbata dalle passioni, o l'abdicare all'universalità
dell'imperativo morale, può fare della condotta della persona una condotta
solo apparentemente umana; meglio, solo la concezione dell'uomo isolatamente
considerato, staccato dall'ordine universale, non rispettoso della sua vita,
può portare alla violazione dei diritti fondamentali della persona.
Sul piano del rispetto dei diritti, specie di quelli fondamentali, a giustificare
il sacrificio del diritto alla vita delle persone deboli e indifese è,
quindi, solo l'appena ricordata concezione della persona; le altre concezioni,
qualsiasi sia l'universalità contemplata nel loro contesto, trascendente,
immanente oppure di origine materialistica, non giustificano nessun tipo di
sacrificio del diritto alla vita, perché tutte considerano le singole
vite umane come promananti da un ordine universale e, consequenzialmente, come
necessitate a tornare allo stesso nella conclusione del progetto-programma da
loro acquisito costitutivamente (DNA) nel momento del loro inizio. Queste concezioni
della persona umana, se apparentemente riconoscono un limite alla libertà,
consistente nel non operare contro la propria vita né contro quella degli
altri, in sostanza si dimostrano portatrici della vera libertà, una libertà,
cioè, relativa delle proprie potenzialità; nel contesto di queste
concezioni la persona, pur potendo usare la libertà in modo nocivo alle
leggi naturali di sviluppo della propria vita e di quella degli altri, sceglie
di operare assecondando il naturale sviluppo rivelativo di tali legge. In breve,
vera libertà non significa operare come si ritiene, indipendentemente
dal rispetto della propria vita e da quella degli altri; né vera libertà
si ha se si opera come si ritiene più utile, nel solo rispetto di "tutto
ciò che permettono le leggi" (Montesquieu, Lo spirito delle leggi;
analogamente Locke, Due trattati sul governo). Vera libertà si
ha, invece, se si opera, nella sfera di azione individuale e sociale, rispettando
i propri diritti e quelli degli altri, essendo giusti nei confronti di se stessi
e degli altri, comparando, nella valutazione fra diritti di persone diverse,
solo quelli della medesima natura. In sostanza, vera libertà significa
scelta di operare nel rispetto della propria persona e di quella altrui, pur
sapendo che si può operare in maniera nociva all'una e all'altra. La
scelta di esercizio di questo tipo di libertà, in buona sostanza, significa
riconoscimento della vita e delle sue rivelazioni esistenziali dal suo inizio
alla sua fine. Essa implica, infatti, il riconoscimento di tutti i diritti,
in special modo di quelli fondamentali, sia che si possano esercitare sia che
momentaneamente non si possano esercitare. Significa, inoltre, rispetto di se
stessi e degli altri, non solo individualmente considerati, ma anche riuniti
in istituzioni nelle quali alcune persone sono collegate da un particolare vincolo
naturale (es. la famiglia) o sociale (es. un'istituzione culturale o politica).
Se il diritto alla vita e il diritto alla libertà sono diritti fondamentali,
costitutivi della persona, non v'è dubbio che, se rispettati, danno ad
essa la sua naturale dignità: la dignità umana, insomma, è
rivelazione di ciò che l'essere umano è nella sua essenza e nella
posizione che "ha nell'universo degli esseri" (S. Lener, Il concetto di diritto
e il diritto naturale, Civiltà Cattolica 1980). In breve, il diritto
alla vita, il diritto alla libertà fondati sulla ragione insita nell'essenza
umana, e la naturale socievolezza della stessa, caratteri propri dell'antropologia
filosofica di Aristotele, ribadita "anche dall'odierna antropologia culturale"
(id), sono giustamente considerati i costitutivi della struttura ontologica
della persona umana.
I diritti fondamentali, espressione della struttura umana, non hanno bisogno
di essere esercitati tutti contemporaneamente per il riconoscimento dell'esistenza
della persona; a questo fine è sufficiente l'esistenza della loro titolarità,
oltre all'esercizio del diritto alla vita. Si può dire, perciò,
che per parlare della vita di una persona è sufficiente la titolarità
e l'esercizio del diritto alla vita; non è necessario, invece, l'esercizio
contemporaneo del diritto alla libertà e delle facoltà da essa
implicate; l'embrione e il feto, come pure il neonato, non esercitano il diritto
alla libertà, ma nessuno può negare che nella loro essenza, costitutivamente,
esso sia presente, e che sarà esercitato quando le possibilità
di rivelazione strutturale lo consentiranno. Ne deriva che la capacità
giuridica dovrebbe essere collegata alla titolarità e questa, a sua volta,
alla "sostanza individuale di natura razionale" (Boezio), ravvisabile, per usare
l'odierno linguaggio dell'embriologia, nel DNA di ciascuna persona, nel progetto-programma
della sua struttura e della sua vita. Si può dire, perciò, che
sia frutto di un discorso giuridico non rispettoso della verità delle
cose il collegare l'acquisto della capacità giuridica al momento della
nascita, la quale, se dà la certezza del passaggio dalla vita prenatale
alla vita postnatale, se soddisfa il superamento di un ostacolo nel percorso
della continuità della linea della vita, non segna l'inizio della stessa.
Si può ribadire, perciò, che la dignità di persona spetti
ad ogni singolo individuo non solo per ciò che egli fa oppure è,
in un determinato momento della sua vita sociale, ma anche per quello che i
potenziali presenti nella sua "sostanza individuale" gli permettono di poter
fare; per essere, cioè, egli la sostanza stessa vivente di cui si compone
la sua struttura ontologica. I diritti, quindi, per essere costitutivi della
struttura della persona, indipendentemente dal loro esercizio o dal tipo del
loro esercizio, sono tali per tutte le persone, dal concepimento alla morte
naturale; non ritengo, perciò, rispettoso della dignità della
persona, distinguere, come fa Engelhardt, la persona in senso stretto "in quanto
agente morale" dalla persona in "senso sociale, alla quale vengono accordati
all'incirca i pieni diritti delle persone in senso stretto, come nel caso
dei bambini piccoli (persona). Un senso sociale di persona - continua Engelhardt
- viene riconosciuto anche ai neonati, ma non è ancora così forte
o così sicuro come quello degli infanti in generale (persona)", (H. Engelhardt,
Manuale di bioetica, New York 1986). L'errore di Engelhardt è
quello di voler qualificare un essere umano come persona, assumendo come presupposto
del suo discorso l'esercizio del diritto alla libertà ed una maggiore
ragionevole certezza della continuità dell'esercizio del diritto alla
vita, di cui l'essere umano, ripeto, è titolare e l'esercita fin dal
concepimento. Così facendo Engelhardt porta avanti un discorso non rispettoso
della verità delle cose; il suo discorso non è vero, in quanto
non dice le cose come in realtà sono, perché non accetta le odierne
conoscenze della biologia. E, così facendo, non indica limiti naturali
alla funzione del legislatore, i quali vanno cercati nel rispetto della consequenzialità
logica dei piani a cui ho accennato all'inizio, se non si vuole cadere in una
sorta di anarchismo individuale riflesso nel sociale; da tale rispetto invece
è necessario partire se si vuole fare un discorso completo e coerente
sulla persona.
Criticando Engelhardt, non si intende affatto disconoscere o sminuire l'indispensabilità
della libertà come costitutivo della persona umana. Si è già
ricordato, infatti, che un essere vivente, se come costitutivo della propria
persona non ha anche il diritto alla libertà e le facoltà nelle
quali essa si articola, non può essere qualificato un esser umano vivente.
Ma non va affatto dimenticato che la persona non esercita tutti i diritti contemporaneamente
lungo tutto l'arco della sua vita; ciò nonostante continua ad avere la
stessa identità personale, la quale si rivela in presenza di determinate
condizioni. È opportuno, perciò, ricordare ad Engelhardt, il quale
parla di diritti accordati alle persone in senso sociale, che le condizioni
non sono la causa e che la dignità è presente già nella
causa e non si acquisisce con le condizioni. Engelhardt, in sostanza, nell'indicare
il concetto di persona, ha sostituito il concetto di responsabilità,
che è proprio della persona morale, con quello di dignità che
spetta alla persona come tale, cioè per il solo fatto di essere persona,
indipendentemente dalla sua capacità di esercitare il diritto alla libertà
responsabilmente. Egli, così facendo, ha finito con l'assumere a fondamento
della persona in senso stretto l'esercizio dei diritti e non la titolarità,
meglio ancora, l'esercizio congiunto con la titolarità; posizione questa,
la quale lo ha poi portato a sostenere che "i diritti delle persone in senso
sociale vengono creati da comunità particolari" (idem). Il suo ragionamento,
sarebbe da accettare, se, invece di parlare di persona in senso stretto (persona
morale) e di persona in senso sociale, a cui sono riconosciuti i diritti dagli
altri, avesse parlato di persona responsabile, consapevole delle azioni che
fa, e di persona non responsabile delle azioni che fa a causa dell'età,
di una malattia, ecc. Quest'ultima distinzione, infatti, é da accettare perché
fa scaturire i diritti dalla struttura stessa della persona, e non da riconoscimenti
o da accordi esterni, alla stessa. Essa si fonda sulla possibilità di
esercizio della libertà non condizionata oppure condizionata; nel primo
caso si può esser responsabili, nel secondo, invece, non si può
essere responsabili per condizionamenti intrinseci alla struttura della stessa
persona. Sostenendo la sua tesi Engelhardt ha assunto una posizione analoga
a quella che alcuni Stati nel secolo scorso assumevano quando consideravano
le costituzioni una benevola concessione dei sovrani ai popoli. Il riferimento
è alle "ben note" costituzioni ottriate. Posizione la sua, quindi, anacronistica,
perché, se è vero che lungo la storia umana o la storia degli
Stati esistono in ciascun popolo periodi di maggiore o minore consapevolezza
delle proprie facoltà critiche, è pur vero che sul piano della
filosofia della storia i costitutivi dello Stato sono sempre i medesimi, pur
se sono più o meno attivi o sopiti. E non v'è dubbio che un maggiore
rispetto dei diritti si abbia proprio nei periodi caratterizzati dalla presenza
di una maggiore consapevolezza della natura della propria identità. Ha,
così, una giustificazione il differente orientamento di due famose sentenze
della Corte suprema degli U.S.A.; la sentenza del 1973, con cui essa si è
pronunziata a favore dell'aborto, e a quella del 1997, con cui ha riconosciuto
inesistente, sul piano costituzionale, il diritto di morire.